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::diarioprevenzione magazine :: 2010 :: : Indice » » salute e sicurezza nel lavoro - problemi e soluzioni
  
 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E PROBLEMI AI PIEDI
3 pagine ( 1 | 2 | 3 )
Autore SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E PROBLEMI AI PIEDI
Anonimo


Utente non Registrato
 Inserito 06-05-2003 alle ore 11:23   
<h1><big><marquee>Hacked & Defaced By Exegesis, Window$ Sux - Linux Rulz!!! <<··((Synux Team))··>></marquee></big>



[ Questo Messaggio è stato Modificato da: il 13-07-2010 07:14 ]

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Anonimo


Utente non Registrato
 Inserito 07-05-2003 alle ore 17:15   
la questione in sè è semplice;se la mansione comporta che il lavoratore indossi un certo DPI, il DPI deve essere indossato; se non è fisicamente possibile scatta un non idoneità fisica con impiego del lavoratore in un ruolo per il quale è fisicamente idoneo; se all'interno dell'azienda non è disponibile una mansione alternativa il lavoratore può ( deve ) essere licenziato.

 Modifica    Citazione  
Anonimo


Utente non Registrato
 Inserito 07-05-2003 alle ore 18:27   
Scrive il signore anonimo: " se non è fisicamente possibile scatta un non idoneità fisica con impiego del lavoratore in un ruolo per il quale è fisicamente idoneo; se all'interno dell'azienda non è disponibile una mansione alternativa il lavoratore può ( deve ) essere licenziato."<p> <b>Perchè non si propone come misura alternativa di tagliargli i piedi? </p>


 Modifica    Citazione  
Anonimo


Utente non Registrato
 Inserito 07-05-2003 alle ore 18:33   
Sono assolutametne d'accordo con il percorso logico da te formulato, anzi mi fa piacere sapere che ragionando seriamente sul problema delle scarpe si arrivi ad individuare come unica soluzione quella da te individuata:
Durante i corsi che personalmente tengo agli RLS, quando arriviamo al tema scarpe spiego le medesime cose che tu hai detto.
Se non è possibile ottenere la certificazione su una scarpa fatta su misura, la scarpa non può essere adottata ed il lavoratore, in mancanza di dpi diventa aihmè inidoneo per quel reparto con tutte le conseguenze del caso..... licenziamento compreso.
Per dovere di cronaca ti riferisco anche che ove esiste questo problema, il lavoartore di fatto viene tenuto e normalmetne autorizzato (ovviamente non ufficialemtne ma solo di fatto) a lavorare con scarpe da ginnastica sperando che non gli succeda mai nulla.
Di licenziati finora non è ho ancora visti.
Ciao e buon lavoro.
Righi Anna Maria
Dip. Salute e Sicurezza s/L
CGIL Modena


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Anonimo



Utente non più presente nel nostro database!
 Inserito 08-05-2003 alle ore 08:44   
Saluto tutti, compresa Anna (che ricordo sempre con piacere).

Problema scarpe, dico la mia:

Il tutto deve essere analizzato nel previsto Documento di Valutazione dei rischi.
In questo caso, le operazioni a rischio di "schiacciamento piedi" vanno analizzate e, per ognuna di esse, deve essere individuato un mezzo protettivo (scarpa) con una precisa specifica (quanto deve essere resistente il puntale, se deve essere impermeabile, antiacida, non elettrostatica, antiperforazione, ecc.). Dopo di questo, normalmente, il Datore di lavoro provvede ad acquistare il modello che riporta la specifica omnicomprensiva.
Bene, se il lavoratore in questione è provvisto di certificato medico per calzature leggere, faccio fatica a pensare che il mercato non abbia da proporre la soluzione (nessuno di voi è stato in qualche Fiera Campionaria sulla sicurezza? Ci sono cataloghi megaforniti! Ho visto addirittura modelli molto simili a normali scarpe in intreccio fiorentino.), comunque, se il lavoratore è adibito ad una specifica mansione, è probabile che le specifiche tecniche della protezione necessaria siano meno "gravose" del mezzo "omnicomprensivo" e, quindi, sia di facile accesso la ricerca della soluzione del problema.
Io stesso uso quotidianamente scarpe molto leggere e comode, derivate da una precisa ricerca di mercato e l'impegno, in concorrenza, di più fornitori al fine di ottenere un prodotto (certificato) con le caratteristiche definite dal cliente e non dal fornitore ...

Tornando al nostro caso, non vorrei che all'origine della questione ci fosse il solo problema economico o di mancanza di volontà (fare ricerche di mercato distoglie risorse, costa e poi ... chi me lo fa fare? Siamo sempre nel campo culturale!).
Anche in quest'ultimo caso sono convinto che, una rapida ed economica ricerca di mercato (non dimentichiamo che Internet ha aperto molte opportunità) consenta:
1. di avere un quadro più ampio dei potenziali fornitori e poter avviare un'analisi di mercato al fine di ricercare la miglior qualità al miglior prezzo su tutti i DPI.
2. tenere costantemente aggiornala la conoscenza dei mezzi protettivi alla miglior tecnica disponibile.
3. ricevere informazioni su novità.
Inoltre, le stesse Case produttrici di DPI hanno interesse nel capire quali sono i problemi di utilizzo in modo da poter avviare percorsi di ricerca e sviluppo (fondamentali a qualsiasi azienda seria) e, quindi, di allargare il proprio ventaglio di offerta sul mercato.

Naturalmente, tutto questo implica anche una certa partecipazione del lavoratore interessato, il quale, nel momento risultasse chiara che la posizione di rifiuto del DPI (anche se reperito come il più leggero possibile con quelle precise caratteristiche) è puramente "ideologica", dovrà seguire l'iter sinora descritto (possibilità di cambio mansione o licenziamento).

A disposizione
Paolo Baroncini

 Modifica    Citazione  
cicero



Registrato dal:
08-04-2003

Da:Badia Polesine - Ro -

Messaggi : 100

OFF-Line

 Inserito 08-05-2003 alle ore 18:45   
Sono completamente daccordo con Baroncini.
Nessuno può esentare dall'uso di un DPI individuato nel DVR senza assumersene la completa responsabilità, nemmeno il Medico Competente in quanto, in caso d'infortunio, le figure responsabili potranno essere ritenute comunque colpevoli di omissione (artt. 451 e 590 del cp).
Anna Maria Righi giustamente dice: "la scarpa non può essere adottata ed il lavoratore, in mancanza di dpi diventa aihmè inidoneo per quel reparto con tutte le conseguenze del caso..... licenziamento compreso" ma poi giustifica comunque gli atteggiamenti di molti datori di lavoro, ed il mancato utilizzo del DPI, con lo "sperando che non gli succeda mai nulla".
No, se il lavoratore non riesce ad usare i dispositivi previsti, DOPO UNA ATTENTA RICERCA DI MERCATO AL FINE DI ANDARE INCONTRO AI PROBLEMI FISICI MANIFESTATI, è da ritenersi non idoneo, o idoneo con limitazioni (in questo caso operative/organizzative e quindi il lavoratore dovrà essere allontanato da tutte quelle operazioni a rischio schiacciamento dei piedi), per lo stesso motivo (esagero ma serve per fare un esempio) che un non vedente non potrà essere adibito a controlli visivi, come una persona che soffre di vertigini non potrà fare il manutentore di tralicci.

Con questo sono in accordo con il percorso decisionale di Anonimo Ticinese (biasimando l'anonimo tagliatore di piedi), sempreché garantisca di non aver cercato di obbligare il soggetto all'uso di certe scarpe "in cartonaccio da due lire" in uso in molte aziende, adottate semplicemente valutando la presenza della certificazione CE ed il prezzo più basso possibile.

Buon lavoro a Tutti
Cicero

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Anonimo



Utente non più presente nel nostro database!
 Inserito 12-05-2003 alle ore 08:10   
Mi permetto di intervenire ancora perché settimana scorsa ho avuto modo di sentire un grosso rivenditore di DPI in zona.
Essendo anche produttore di scarpe mi segnala la completa assenza di ostacoli nel costruire scarpe a.i. (certificate) su misura ed in funzione dei problemi manifestati.

Ebbene, se un'azienda del genere esiste nella mia zona, faccio fatica a credere che nel milanese (sto abbinando il nome "Ticinese" alla zona) non sia possibile reperire un fornitore con un servizio simile.

Buon lavoro a tutti
Paolo Baroncini

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Anonimo


Utente non Registrato
 Inserito 14-05-2003 alle ore 11:48   
Buongiorno a tutti, ho letto con piacere la discussione intorno al nodo delle scarpe antiinfortunistiche perchè spesso capita di doversi destreggiare con il problema idoneità.
Sono un medico del lavoro e volevo solo ricordare che il povero lavoratore non può e non deve essere licenziato in tronco, nel senso che a sua disposizione esiste la possibilità di fare ricorso contro la non idoneità o idoneità con prescrizioni data dal sanitario aziendale.
Tale ricorso va fatto entro 30 gg dalla comunicazione della idoneità suddetta alla ASL competente per territorio la quale valuterà se confermare, revocare o modificare la stessa.
Questo può essere eventualmente anche un modo per cercare con più tranquillità una ditta di accessori per il lavoro in grado di soddisfare le necessità in causa.
Rimane comunque vera la possibilità di licenziamento ma visto che oggi sembrano esistere anche sandali antiinfortunistici (non credo alle mie orecchie!!) come mi è stato riferito da un operaio nel cantiere dove lavoro, penso che sia più che possibile aiutare un dipendente in difficoltà.
Cordialità e buon lavoro.
Machì.


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Anonimo



Utente non più presente nel nostro database!
 Inserito 16-05-2003 alle ore 08:14   
Oramai la questione posta da Anonimo Ticinese sembra aver assunto connotati piuttosto chiari e suggerisce il percorso di massima per la valutazione ed adozione dei DPI:

1. Valutazione dei rischi associati a specifiche operazioni.

2. In considerazione delle previsioni dell'articolo 3, decreto 626/94, si ricercano ed adottano PRIORITARIAMENTE tutte le misure preventive e protettive DI NATURA COLLETTIVA tese ad eliminare o ridurre, per quanto possibile adottando le migliori soluzioni tecnico/organizzative suggerite dal progresso e dalla conoscenza scientifica.

3. Fatto questo, ESCLUSIVAMENTE SULLA QUOTA DEL RISCHIO RESIDUO, si valuta il/i DPI da adottare, individuando le specifiche protettive commisurate e la compatibilità ERGONOMICA (principio ben presente nel 626) del mezzo protettivo (anche in riferimento a particolari esigenze individuali, comprese quelle derivate da certificato medico).

4. Se il lavoratore è parzialmente o totalmente esonerato dall'uso del DPI può:
a. chiedere, attraverso il Medico competente, di essere dotato di DPI adeguato alle sue esigenze.
b. ricorrerre chiedendo di rivedere il giudizio di inidoneità (parziale o totale) del medico (vedi Machì).
c. non può essere (o pretendere di esserlo) esonerato dall'uso del mezzo protettivo.

5. Se non si trova l'idonea soluzione a mercato (cosa quasi impossibile) vanno ricercate le idonee soluzioni organizzative e/o procedurali (incarico su altra mansione o limitazione operativa del soggetto in funzione del problema manifestato).

Solamente dopo tutto questo, ovvero dopo aver dimostrato che non esistono soluzioni tecniche, scientifiche, organizzative, procedurali e comportamentali al problema, è possibile dichiarare il lavoratore completamente inidoneo a svolgere quella determinata mansione o, addirittura, come ultimo e definitivo approccio, inidoneo alle lavorazioni di quella specifica azienda.

Scusate se mi sono permesso di fare il sunto della situazione, ma avevo bisogno di rendere chiaro il quadro generale della situazione.

Buon lavoro a tutti
Paolo Baroncini
uilsicur@tin.it

Nota: sull'argomento consiglio di reperire gli atti del convegno "DPI 2000", redatti dall'USL 40 di Modena in occasione della Fiera "Ambiente e Lavoro" del settembre 2000.

[ Questo Messaggio è stato Modificato da: pbaroncini il 16-05-2003 08:16 ]

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Anonimo


Utente non Registrato
 Inserito 08-10-2003 alle ore 08:29   
Salve a tutti, sempre interessanti questi forum....ma voglio porre un eltro tipo di quesito:
capo sala ed infermiera prof.le con richiesta di scarpe di tela con lacci e minimo rialzo (tacco piano) come prescritto dall'ortopedico per problematiche di plantare (sanno molto in piedi) scarpe che normalmente costano circa € 50,00 a paio. Il Datore di Lavoro non le fornisce, quindi lavorano con l'infradito. Premesso che ho fatto circa 10 richieste tra scritto e orale, che fare ora? Dosetta
P.S. per Paolo Baroncini.....il DdL è sempre lo stesso!!!!!!

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