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Obblighi e responsabilità sulla mancata nomina del RLS
Postato il Tuesday, 03 November @ W. Europe Standard Time di red
Informazione e Formazione RLS-RLST LUCA writes "
Il Decreto Legislativo 81/08, all’art.2, definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di seguito citato come RLS, “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Il medesimo Decreto 81/08 successivamente, all’art.18, tra gli obblighi dei datori di lavoro in ordine al RLS prevede:

• la consegna tempestiva al RLS, su richiesta di questi, di copia del documento di valutazione dei rischi, e l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
• consultare il RLS nell’ipotesi di valutazione dei rischi, nomina RSPP ecc.
• comunicare all’Inail i nominativi dei RLS.

Una intera Sezione (la VII) del titolo I del D.L.vo 81/08 è dedicata al tema “Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori” e prevede, all’art.47, che:

• in tutte la aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il RLS.
• nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art.48;
• nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

la legittimazione e l’ufficializzazione del RLS attraverso la modalità di nomina che è comunque “popolare” a prescindere dal fatto che, anche in ragione delle diverse legislazioni nazionali e del numero di quello che potremmo definire elettorato passivo, si parli di elezione, scelta o designazione. La nomina quanto meno a maggioranza e il conseguente incardinamento in un ruolo che comporta anche una serie di garanzie di derivazione sindacale, comportano per contro un onere in capo al RLS che a ben vedere non è così esente da responsabilità.
Nel momento in cui si è in presenza di una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori cui i rappresentanti, se coinvolti, e se partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, ovvero che gli stessi sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro, sembra sottendere anche un obbligo di sorveglianza e/o vigilanza degli interessi legittimi di coloro che gli hanno, attraverso l’investitura, delegato e pertanto una responsabilità da omissione potrebbe certamente configurarsi. Altrettanto appare ipotizzabile una responsabilità per negligenza, là ove non vi sia stata una tempestiva segnalazione rispetto ad un problema specifico tanto più che all’interno della funzione specifica si fa riferimento alla consultazione “su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute” e al “diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate” e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo.
La vaghezza trova tuttavia una compensazione in termini di scelte da parte del RLS, dove gli si conferisce un potere notevole attraverso la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Le attribuzioni del RLS, così come sono state delineate dall’art 50 del D.Lvo 81/08, poi, sono di assoluto rilievo:

dall’accesso ai luoghi di lavoro, alla consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di tutti gli atti fondamentali della prevenzione in azienda o unità produttiva; dall’informazione alla formazione fino all’elaborazione e individuazione delle misure di prevenzione.

È evidente, pertanto, come il RLS sia una figura fondamentale nell’ambito del sistema di prevenzione aziendale ed un punto di riferimento essenziale anche per il sistema di prevenzione pubblico nel suo insieme:

deve essere, infatti, coinvolto non soltanto da parte del datore di lavoro, ma anche da parte degli organi competenti in tutta una serie di attività fondamentali.
Da questo complesso di norme, molto più pregnanti rispetto allo stesso D.L.vo 626/94 che ha introdotto questa figura nel panorama prevenzionistico italiano, emerge con nettezza l’esigenza che siano eletti o designati i RLS.

È altrettanto evidente, inoltre, che questa esigenza è e deve essere il risultato di un processo più generale di crescita culturale complessiva del nostro tessuto produttivo e sociale che individuano nella presenza attiva e non formale di queste figure uno dei presidi più importanti per l’attività di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal complesso di queste disposizioni si evince che anche la componente datoriale, sia sul piano individuale, sia sul piano associativo si deve sentire incaricata di un compito di grande rilievo, sul piano della responsabilità sociale delle imprese, a promuovere e sostenere, con tutte le iniziative del caso, l’adempimento fondamentale della elezione o designazione dei RLS aziendali.

Sappiamo bene, invece e purtroppo, quanto sia problematico di questi tempi avere nei luoghi di lavoro un clima positivo di rapporti fra le varie componenti, pur nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità dei soggetti interessati: crisi produttive, precarietà dei rapporti di lavoro, calo delle commesse e simili situazioni incidono profondamente sugli atteggiamenti personali inducendo meccanismi di autotutela che devono essere superati e rimossi in positivo, non superficialmente registrati e strumentalmente condannati.

Attenzione poiché la dove non vi è stata nomina o elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale, cioè, qualora i lavoratori non eleggano il proprio RLS, le funzioni saranno esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito (artt. 48 e 49), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e in questo caso il datore di lavoro dovrà anche contribuire all’apposito fondo previsto dall'art. 52, istituito presso l’INAIL (art. 48, comma 3), quindi tutti gli obblighi del Datore di Lavoro in ordine alla “consultazione” ed “informazione” nei confronti del RLS, sono riferibili immediatamente al RLS territoriale, di comparto o di sito.

Il Datore di Lavoro, sempre in caso di mancata nomina all’interno dell’azienda, deve farsi carico di comunicare all’organismo paritetico la mancata elezione del RLS. Quando l’organismo paritetico gli comunica il nominativo del RLS territoriale il Datore di Lavoro versa al fondo specifico istituito presso l’INAIL una cifra corrispondente a 2 ore lavorative annue per ciascun dipendente

Dal complesso di queste disposizioni si evince che anche la componente datoriale, sia sul piano individuale, sia sul piano associativo si deve sentire incaricata di un compito di grande rilievo, sul piano della responsabilità sociale delle imprese, a promuovere e sostenere, con tutte le iniziative del caso, l’adempimento fondamentale della elezione o designazione dei RLS aziendale.
"

 
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