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La Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Postato il Sunday, 08 March @ W. Europe Standard Time di red
Informazione e Formazione RLS-RLST LUCA writes " Ruoli e criticità.

La legge e gli Accordi stipulati dalle parti sociali definiscono competenze, ruolo e attività del Rappresentante per la sicurezza alla luce dei quali è possibile definire i bisogni formativi di questa figura che è di riferimento per tutti i lavoratori.



Il D.Lgs 81/08 in merito al sistema di rappresentanza conferma ruolo e attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quale figura “di rappresentanza specifica dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, articolandone tuttavia meglio la presenza in base alla dimensione d’impresa e alle caratteristiche di rischio dei siti produttivi (RLS, RLST, RLS di sito produttivo).

Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La formazione del rappresentante per la sicurezza deve garantire che la acquisizione delle necessarie conoscenze di base di carattere tecnico-scientifico sia strettamente connessa alla comprensione e gestione del ruolo e allo svolgimento delle attività che lo caratterizzano. Tutti i compiti che il rappresentante deve svolgere vanno visti, infatti, alla luce di una funzione prioritaria che consiste nell’essere un tramite dei lavoratori, di qui deve favorire la partecipazione a tutte le questioni che attengono alla salute e sicurezza sul posto di lavoro. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/08). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/08).

Per quanto riguarda il ruolo del RLS è evidente la sua caratterizzazione non conflittuale, partecipativa e collaborativa, così come è definita sia dal D.Lgs. 626/94 che dall’Accordo del 22 giugno 1995 stipulato tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil e da tutti gli altri accordi attuativi del decreto.
La Legge 123 e il Decreto Legislativo 81, nel ribadire tale ruolo partecipativo,
conferma il Rls quale figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro. In particolare specifiche forme di collaborazione e partecipazione attiva devono essere previste per quanto riguarda la identificazione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi ed ambientali.

Le norme nazionali vigenti, in particolare l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori
- Legge n. 300 del 1970 - e gli Artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52 del D.Lgs. 81/2008 individuano specificamente tra le materie oggetto delle relazioni tra le parti:
- la tutela dell’ambiente;
- la salute, la sicurezza e l’igiene del lavoro;
- considerati quali fattori fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo delle aziende.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può far fronte ai compiti attribuitigli dalla legge avendo competenze in merito a :

- normativa vigente;
- rischi aziendali;
- misure tecniche organizzative e procedurali per eliminarli e per realizzarne il controllo;
- dispositivi di protezione e prevenzione da utilizzare;
- danni per la salute e la sicurezza connessi ai rischi aziendali;
- modalità di analisi degli infortuni accaduti e degli infortuni mancati;
- modalità di accesso e partecipazione al sistema informativo aziendale;
- fonti informative istituzionali e delle parti sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
- modalità aziendali di rilevazione dei fabbisogni e di progettazione dei percorsi formativi volti a lavoratori, dirigenti, e preposti.
- Sistemi di gestione della salute e sicurezza : Linee guida e Norme.

Perché la sua azione sia efficace deve essere consentito all’RLS, anche attraverso l’utilizzo di supporti strutturali, organizzativi e formativi, di sviluppare il proprio operato in modo tale d’essere parte attiva del sistema aziendale e svolgere un ruolo propositivo nell’organizzazione e nella gestione delle attività lavorative, in quanto “filo d’unione” tra RSU, lavoratori, datore di lavoro, responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione, medico competente.

Il RLS deve, come e più di ogni altro lavoratore, saper recepire tutti i segnali di avvertimento che nel posto di lavoro possono evidenziare criticità e potenziali rischi, inoltre deve specificatamente saper comprendere e organizzare le segnalazioni che provengono dai propri compagni di lavoro, gestendo i rapporti con tutti i soggetti interessati alla prevenzione, aziendali e non.

I contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti della sicurezza sono stati definiti dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997 il quale all’art. 2 stabilisce inoltre la durata minima individuata in trentadue ore, fatte salve le diverse determinazioni delle tematiche che devono essere trattate nell’ambito dei corsi, che gli Organismi paritetici territoriali e regionali, svolgono nel loro ruolo attribuito dalla legge.
Nella programmazione dell’attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono innanzitutto garantire che il modello formativo utilizzato privilegi modalità di tipo attivo, che si tenga conto dei saperi (conoscenze ed esperienze) di partenza, ma anche delle difficoltà, che i singoli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono incontrare nello svolgimento della propria attività. Gli RLS dovranno in sostanza acquisire capacità che permettano loro di evitare i rischi, ancor oggi molto diffusi, di una visione e conseguenti azioni di carattere frammentario sulle questioni che riguardano la salute e la sicurezza e, ancor peggio, di una gestione formale, delle relazioni aziendali sui temi della prevenzione e degli obblighi di informazione, formazione, consultazione; molto diffusa nelle piccole e medie imprese.

Dovranno quindi essere in grado di formulare richieste finalizzate prioritariamente alla definizione di procedure che:

- permettano loro di svolgere un ruolo nel processo gestionale relativo alla salute e alla sicurezza;
- conferiscano davvero un carattere di stabilità alle relazioni
- sviluppino gli orientamenti “cooperativo-partecipativi” suggeriti dalla legge e dagli accordi.

In realtà, nel corso degli oltre dieci anni di vita della figura del RLS, sono molte le criticità emerse in merito alla sua formazione, infatti il RLS:

- non riceve formazione sugli aspetti gestionali;
- riceve una formazione sulle tecniche comunicative ma non sulla necessità che organizzazione sia comunicativa adottando le necessarie procedure;
- ha una formazione sui rischi e non una visione del processo gestionale;
- non è formato ad analizzare gli infortuni e gli incidenti con metodo scientifico;
- è formato sui singoli rischi o al massimo sul profilo di rischio del settore ma non conosce i dati qualitativi, le storie e le prevalenti modalità di accadimento degli infortuni nei diversi settori.

Questo implica:

- limiti oggettivi nella partecipazione ai Sistemi di gestione sicurezza lavoro dove sono stati adottati e a promuoverli;
- il RLS rischia di attribuire a se stesso i limiti del basso livello di comunicazione aziendale e non fa richieste in tal senso;
- si limita a riportare molteplici singole richieste che non migliorano il livello delle relazioni in termini di procedure condivise
- si limita a richiedere i dati e quindi conosce l’esperienza aziendale in termini prevalentemente quantitativi e non qualitativi, il ché non è sufficiente per capire come intervenire ai fini della prevenzione;
- non sapendo identificare i determinanti non può contribuire a superare quella visione dicotomica, diffusa nelle aziende, che vede gli elementi strutturali e i comportamenti come fattori alternativi e non concorrenti.

Il D.Lgs 81/08 pur attribuendo al RLS nuovi e più impegnativi compiti, non fa significativi passi avanti sul terreno del monte ore e dei contenuti della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, introducendo solo una parziale, seppur significativa, modifica alle precedenti previsioni legislative.
Considerando le innovazioni sulla valutazione di “tutti i rischi” con esplicito riferimento anche ai rischi pisicosociali (stress, differenza di genere, età, provenienza); considerando il modello organizzativo (art.30) ; considerando le definizioni dei piani formativi aziendali relativi a lavoratori dirigenti e preposti da discutere nell’ambito della riunione periodica. Si prevede che la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a :
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Abbiamo visto quali e quanti sistemi informativi sono stati missi a disposizione della formazione del RLS, tuttavia il quadro delle informazioni di cui l’RLS deve disporre e che deve saper gestire è sicuramente molto più ampio ad es. :

- orientarsi nel vasto quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento;
- analizzare l’ambiente di lavoro in cui opera, identificando i rischi maggiormente diffusi;
- conoscere e saper ricercare le più diffuse soluzioni pratiche e buone prassi per la prevenzione dei rischi del lavoro .

Pertanto il riferimento dell’obbligo di aggiornamento periodico non solo è utile e necessario, ma indispensabile. Il processo di individuazione e valutazione dei rischi resta l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale, obbligo inderogabile del datore di lavoro cui compete, un buon RLS, formato e informato, e se correttamente consultato, non potrà che portare benefici al panorama prevenzionistico aziendale.
"

 
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