La consultazione degli RLS
Postato il Tuesday, 23 December @ W. Europe Standard Time di red |
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LUCA writes " Le politiche di prevenzione richiedono un clima “positivo” dell’azienda al fine di favorire la comunicazione tra i partner sociali presenti nell’impresa. Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls), (vedi art. 47. Dlgs 81 2008) dovrebbe essere oggetto di una particolare attenzione anche nei testi dei codici etici, ovvero dovrebbe essere reso visibile il suo ruolo come ruolo critico e difficile.
La collaborazione con il Rls da parte delle figure intermedie (i preposti e dirigenti) dovrebbe essere indicata come impegno di responsabilità sociale dell’impresa. In questo senso può essere utile nelle aziende con maggiori criticità l’adozione di “Progetti” del tipo “incidenti zero”, organizzati nella forma del coinvolgimento attivo dei lavoratori, dei loro rappresentanti quali co-attori delle iniziative di verifica e di attenzione ai rischi al fine di rendere effettive pratiche di miglioramento e di intervento tempestivo e mirato per ridurre gli incidenti al livello zero.
Purtroppo, come è noto, sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), introdotta con il d.lgs. n. 626 del 1994 in ossequio alla direttiva n.89/391/CEE, ancora oggi permangono non poche incertezze, legate ad una serie di problemi, tra cui la natura della rappresentanza, l’ambito di riconoscimento del RLS, le sue modalità costitutive, le sue prerogative e le tutele che gli sono assicurate. Non v’è dubbio che, fra tali problemi, il più denso sia quello connesso alla natura della rappresentanza per la sicurezza, su cui il nuovo decreto fornisce alcune indicazioni che delineano l’orientamento del legislatore.
E’ preciso compito del datore di lavoro, consultare il rappresentante per la sicurezza, garantirgli l’accesso alla documentazione e informazioni e permettere la verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza e protezione.
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, (…) lett. s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
L’art. 50, che richiama il contenuto dell’art. 19, del d.lgs. n. 626/1994, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), della legge n. 123/2007, individua le attribuzioni del Rls.
Tra le novità che vengono ad ampliare le prerogative del Rls sono da segnalare:
la prevista consultazione sulla nomina del medico competente e (espressamente) del Rspp (comma 1, lett. c) (che si poteva comunque ricavare dalla lettura dell’art. 8, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 626/1994) nonché in merito all’organizzazione della formazione per le diverse figure considerate nell’art. 37 (lavoratori, preposti,addetti emergenze, Rls) (lett. d) e non solo, come in precedenza, per i soli addetti alle emergenze (cfr. art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 626/1994). In controtendenza pare dunque la trasformazione da sanzione penale a sanzione amministrativa pecuniaria della mancata consultazione del Rls, operata dall’art. 55, comma 4, lett. n), del decreto in esame, in riferimento all’art. 18, comma 1, lett. s) (così come il fatto che il Rls solo “di norma” debba essere sentito in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, cfr. comma 1, lett. i);
- la possibilità di far ricorso alle autorità competenti anche riguardo alle misure di prevenzione e protezione adottate dai dirigenti, e non solo dal datore di lavoro, qualora si ritengano inidonee ai fini della sicurezza (comma 1, lett. o);
Il Rls è d’altro lato tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi in relazione a quanto sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (comma 6) e non può essere nominato responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione (comma 7).
Per quanto compresa tra le misure generali di tutela, la consultazione degli RLS è un istituto relazionale spesso disatteso, o quanto meno, frainteso.
Mentre invece vediamo, che l’obbligo di consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ricorre in ben 16 articoli del D.Lgs 81/08, di questi articoli, 6 sono integrati nel capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del Titolo I (Principi comuni) del decreto :
- Art. 15. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
(…)
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori ;
- s) la partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ;
(…)
- Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono :
(…)
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50;
(…)
- Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
(…)
- Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione.
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
(…)
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
(…)
- Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
(…)
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
(…)
- Art. 50. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza :
(…)
b) E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) E’ consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione, di cui all’articolo 37.
(…)
Va anche evidenziato che la legge prevede per la violazione dell’obbligo di consultare una specifica sanzione :
- Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
(…)
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti :
(…)
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000 in caso di
violazione dall’articolo 18, comma 1, lett. s);
Nonostante l’importanza che emerge dalla numerosità e rilevanza dei passaggi in cui il D.Lgs 81/08 tratta della consultazione degli RLS, lo stesso decreto non ne riporta una definizione esplicita nell’apposito articolo, questa mancanza può fare ritenere che sia sufficiente l’accezione di senso comune attribuibile all’attività di consultare. In effetti le osservazioni su come le consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono state condotte non consentono di dire che l’accezione di tipo comune sia sufficiente. In molti casi, inoltre, si confonde il consultare con il co-decidere e per questo, i datori di lavoro, sentono la propria autonomia decisionale minacciata o compromessa dalla consultazione.
Dunque, conviene tornare a sottolineare che la consultazione non equivale e non si esaurisce nell’informazione, se informare vuol dire “dare notizie e conoscenze”, consultare, all’opposto, vuol dire “riceverle”.
E consultare nemmeno implica il co-decidere, il datore di lavoro o il dirigente, che consulta l’RLS riceve da questi notizie e conoscenze che solo in seguito e in piena autonomia decisionale valuterà il da fare.
Ma la consultazione ha anche un significato psicologico sociale. Quando le decisioni che si devono prendere implicano conseguenze che riguardano il comportamento di altre persone, allora il fatto di consultare tali persone consente di farle sentire coinvolte nel processo decisionale, ciò può aumentare le possibilità di agire efficacemente sul loro comportamento, anche se non è sempre necessario che il datore di lavoro assecondi o giunga a compromessi con le persone il cui comportamento è implicato dalle sue decisioni.
In sostanza, quindi, consultare non significa comunicare decisioni già assunte e fare firmare verbali di presa visione di documenti di valutazione o provvedimenti organizzativi. Consultare significa fare domande, per acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere una decisione più affidabile.
In quale momento consultare l’RLS ? … non ci sono riferimenti normativi al riguardo, si tratta di valutare se la raccolta delle risposte alle domande può essere contestuale alla loro formulazione o se non convenga fornire le domande in forma scritta con un certo anticipo per consentire all’RLS di prepararsi, in ogni caso occorre evitare che la consultazione venga svolta in circostanze che possono essere percepite come casuali o fortuite. Se la consultazione è una fase importante del processo di valutazione dei rischi e gestione della prevenzione, a essa deve essere data la giusta dignità con un incontro creato e voluto.
In ultimo, occorre sottolineare che la consultazione degli RLS costituisce uno degli adempimenti giuridici che devono essere garantiti dai modelli di organizzazione e gestione, affinché essi, come previsto dall’art. 30 del Decreto, abbiano la “efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231”.
Si comprende così che la tutela dell’istituto della consultazione è ben più forte della sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 55.
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