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I “tecnicismi sull’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali
Postato il Thursday, 13 November @ W. Europe Standard Time di red
Informazione e Formazione RLS-RLST LUCA writes "
Il Capo II del Titolo III, del D.Lgs. 81/2008 recepisce la Direttiva CEE 89/656 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro ed è rimasto sostanzialmente simile al precedente Titolo IV del D.Lgs 626/94, dal quale si differenzia per non vedere specifiche sanzioni agli obblighi, ma che comunque andranno riferite a quelle corrispondenti presenti per gli articoli del Titolo I :



- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento contenuti nell’art. 77 sono riferibili agli artt. 36 (informazione) e 37 (formazione e addestramento) : obbligo previsto dall’art. 18, comma 1 lett. l) e sanzionato dall’art. 55, comma 4 lett. e) con l’arresto da quattro a otto mesi e l’ammenda da 2000 a 4000 euro.

- la fornitura di idonei (con riferimento all’art. 76) e necessari DPI (vedi art. 75) è obbligo previsto dall’art. 18, comma 1 lett. d) e vede la sanzione ( art. 55 comma 4 lett. b) da tre a sei mesi di arresto e da 2000 a 5000 euro di ammenda;

- il mancato utilizzo da parte dei lavoratori di DPI il cui utilizzo sia stato ritenuto necessario a seguito della valutazione o per espressa disposizione legislativa, è sanzionato con riferimento agli obblighi del preposto (art. 19 comma 1 lett. a) dall’art. 56 comma 1 lett. a) con l’arresto da uno a tre mesi e l’ammenda da 500 a 2000 euro. In mancanza della figura del preposto l’obbligo di sorvegliare e vigilare resta in capo al datore di lavoro o dirigente.

- Il mancato utilizzo da parte dei lavoratori che abbiano ricevuto l’informazione, formazione, addestramento previsti è sanzionato con riferimento all’obbligo dell’articolo 20 comma 1 lett. d) dall’art. 59 con l’arresto fino a un mese e l’ammenda da 200 a 600 euro.

Ma vediamo in dettaglio come vengono definiti i DPI dall’art. 74 comma 1, “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Non costituiscono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi; tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, anch’essi sono da considerare DPI.

I DPI devono essere impegnati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Nell’art. 75 vengono ampliati concetti già presenti nel D.P.R. 547, art. 377 “ il datore di lavoro… deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione” e si ribadisce un criterio gerarchico nell’attuazione delle misure di prevenzione e all’interno di queste il ruolo dei DPI, peraltro da considerare non alternativi ma integrativi delle altre misure.

L’impiego dei DPI è quindi subordinato al fatto che l’individuazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione nell’ordine gerarchico dei principi di prevenzione dell’art. 15, abbia escluso la fattibilità di interventi in grado di evitare o ridurre sufficientemente il rischio.

L’art. 75 si collega al comma 1, lett. a) dell’art. 77 (il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro).

Tale analisi (l’esistenza di un rischio residuo e l’adozione di tutte le misure possibili) si ritiene debba essere contenuta nel documento di valutazione dei rischi.

Come individuare la necessità d’uso?
Possiamo sintetizzare in tre possibili ordini di riferimento:

- il primo riferimento essenziale, ci viene dal legislatore con le leggi di igiene e sicurezza che prevedono situazioni specifiche nelle quali devono essere usati mezzi personali di protezione : _D.P.R. 19 marzo 1956, n° 302; D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547, Artt. 7 e 50; _D.P.R. 20 marzo 1956, n° 320 artt. 12, 58 comma 2, 64 e 101. _DM 9 giugno 1980, artt. 1 e 2; _ DM 28 maggio 1985, art. 2, lett. a); _D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81, art. 18 comma 1, lett. d), art. 18 comma 1, lett. f), art. 20 comma 2, lett. b), art. 20, comma 2, lett. d);_ dal Punto 3 dell’allegato IV del Titolo II; dal Punto 3.2.4, del medesimo; _ dagli artt. 74, 75, 76, 77, 78, 79; _ dagli artt. 115, 116, 121;_dagli artt. 193, 197; _art. 203; _dagli artt. 225 comma 1 lett. c), 226 comma 3);_ dagli artt. 238 comma 1 lett. c), 239 comma 1 lett. d), 240 comma 2), 241 comma 1 lett. b); _ dagli artt. 251, 252, 255, 256, 257, 258; _e per finire, dagli artt. 272 comma 2 lett. d), 273 comma 1 lett. b,c,d), 277 comma 1, 276 comma 1 lett. d).

- il secondo è pure contenuto negli allegati al Decreto e nelle norme emanate ai sensi del D.Lgs . il legislatore infatti, oltre a mettere a disposizione con l’allegato VIII uno schema di possibile “inventario dei rischi” ed elenco dei DPI ha fornito un elenco “indicativo e non esauriente” delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. L’art. 79 comma 2 lett. b) inoltre annuncia anche la facoltà del Ministero del Lavoro di indicare le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. Inoltre ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 626/94 è stato emanato il D.M. 2 maggio 2001 (individuazione e uso dei dispositivi di protezione individuale), che ha approvato, con riferimento alle norme UNI, i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi: alla protezione dell’udito; alla protezione delle vie respiratorie; alla protezione degli occhi.

- Il terzo dalle informazioni obbligatorie che devono essere date dai produttori in virtù di norme di legge: per le macchine di nuova progettazione o costruzione l’indicazione sulla necessità o meno di avvalersi dei DPI è contenuta nel libretto d’uso e manutenzione (con valutazione effettuata dal progettista costruttore secondo la norma UNI EN 292). Un altro elemento di riferimento importante per la decisione circa l’uso sono le indicazioni sull’uso dei DPI nella manipolazione delle sostanze o preparati pericolosi contenute nelle schede di sicurezza.

I requisiti dei DPI li troviamo all’art. 76 comma 1), che stabilisce che devono essere conformi al D.Lgs 475/92 e sue successive modificazioni.

Il D.M. 2 maggio 2001 ha emanato ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 626/94, che dispone la determinazione dei criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, riferendosi alle norme UNI EN 458 (1995) per i DPI per la protezione dell’udito; UNI 10720 (1998) per i DPI per la protezione delle vie respiratorie; UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993), UNI EN 171 (1993) per i DPI per la protezione degli occhi; UNI 9609 (1990) per i DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici.

Il D.M. 27 novembre 2006, ha pubblicato il Quarto elenco di norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
Le norme armonizzate sono disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi europei a seguito di incarico della Commissione CEE. Vengono elaborate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) e si definiscono armonizzate allorché il loro riferimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. La certificazione CE, che si evidenzia con la marcatura CE sui DPI, prevede la suddivisione dei DPI in tre categorie in funzione dei loro requisiti di protezione e della pericolosità dei rischi dai quali proteggono, ai quali corrisponde un diverso iter di procedure di valutazione della conformità.
Per la categoria di conformità 1), “ i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare le persone dai rischi di danni fisici di lieve entità”, la dichiarazione di conformità è fatta dal fabbricante sotto la sua unica responsabilità; per la categoria 2), i DPI che non rientrano nelle altre due categorie, la dichiarazione di conformità del fabbricante avviene dopo che un organismo notificato ha stabilito un attestato di certificazione “CE” corrispondente ad un modello dei DPI. Per la categoria 3) “ i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi o di carattere permanente…”, la dichiarazione di conformità del fabbricante avviene dopo che un organismo notificato ha stabilito un attestato di certificazione “CE” corrispondente ad un modello dei DPI e dopo che un organismo notificato ha effettuato il controllo qualità dei DPI fabbricati.

L’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e salute indispensabili per ottenere la certificazione CE è contenuto nell’allegato II del D.Lgs 475.
Questo significa, relativamente all’applicazione dell’art. 76, che il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto (effettuato dopo il 30 giugno 1995), deve verificare che vi sia la documentazione prevista:

- dichiarazione di conformità CE da parte del produttore;
- marcatura CE;
- nota informativa rilasciata dal produttore.

Attenzione, per quanto riguarda la commercializzazione dei DPI è stata rilevata la presenza sul mercato di certificazioni e marcature CE non conformi a quanto indicato dal D.Lgs 475/92, ogni singolo DPI deve essere dotato di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità con la nota informativa rilasciate dal fabbricante.

Ma il requisito della certificazione CE non è da solo sufficiente a caratterizzarlo come idoneo:

la marcatura CE, non è sinonimo di “garanzia di qualità”, ma significa che il dispositivo possiede almeno i requisiti essenziali di salute e sicurezza come preteso dal D.Lgs 475/92. Non è assolutamente automatico che un dispositivo contrassegnato con la marcatura CE sia adatto alla protezione dei rischi presenti nel contesto lavorativo. L’utilizzatore (datore di lavoro) deve confrontare le caratteristiche di tale dispositivo con quelle a lui necessarie prima di destinarlo all’uso.

Quindi oltre al primo requisito di rispondenza al D.P.R. 457/92, del quale si è già detto, i DPI (art. 76, comma 2) devono essere adeguati ai rischi da prevenire ed essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
In particolare devono essere :

- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
- adattabili all’utilizzatore;
- compatibili, ove sia necessario, l’uso simultaneo di più DPI.

Tali obblighi si ricollegano a quelli fissati dall’art. 77, comma 1, di scelta di idonei DPI.
Per l’adattabilità si dovrà tener conto di elementi (es. occhiali, barba, basette, malformazioni.) che possono richiedere DPI diversi e compatibili.

Quanto alla compatibilità per l’uso simultaneo di più DPI richiesto dall’art. 76, comma 3, si fa presente che l’allegato II (punto 1.3.3) della Direttiva CEE 89/686 vincola i fabbricanti alla compatibilità tra i vari modelli nell’ambito della propria produzione, e quindi sarà compito dell’utilizzatore (datore di lavoro) analizzare tale compatibilità per DPI di fabbricanti diversi.

Alla luce dell’art. 77 gli obblighi, del datore di lavoro sono:

- analisi e valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi;
- scelta dei DPI appropriati al tipo di lavorazione con riferimento anche agli allegati VIII (art. 79, comma 1);
- aggiornamento della scelta dei DPI alla variazione significativa degli elementi della valutazione;
- individuare le condizioni d’uso;
- fornire DPI conformi ai requisiti dell’art. 76 e decreto di cui art. 79 comma 2;
- verificare le condizioni di igiene dei DPI, assicurarne il mantenimento e la sostituzione se del caso;
- controllare il corretto uso dei mezzi di protezione;
- informare i lavoratori sui rischi, rendere disponibili informazioni adeguate su ogni DPI;
- assicurare formazione adeguata e addestramento se necessario;
- per i DPI di terza categoria o per i DPI dell’udito attuare l’addestramento.

Quindi si richiede che il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI, effettui l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.

Si ritiene che il datore di lavoro debba dimostrare, nel documento di valutazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive ha escluso la possibilità di evitare o ridurre sufficientemente determinati rischi.

In sostanza in base alla valutazione del “rischio residuo o non evitato” dovranno essere scelti e forniti ai lavoratori dispositivi idonei le cui condizioni d’uso all’art. 77 comma 2:

Il datore di lavoro in funzione:

- dell’entità del rischio;
- della frequenza di esposizione;
- delle caratteristiche del posto di lavoro;
- delle prestazioni del DPI;

“individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso”.

L’art. 20 comma 2, lett. d), richiede ai lavoratori l’utilizzo in modo appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione. L’obbligo previsto per i lavoratori è sanzionato dall’art. 59, ma vincolato da una serie di condizioni, il datore di lavoro dovrà aver garantito oltre alla ovvia fornitura di mezzi idonei (conformi ai requisiti):

- l’informazione sui rischi dai quali il DPI lo protegge (art. 77 comma 4 lett. e);
- istruzioni comprensibili ai lavoratori (art. 77 comma 4 lett. c);
- la disponibilità di informazioni adeguate su ogni DPI (art. 77 comma 4 lett. f);
- una formazione adeguata e se necessario uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI (art. 77 comma 4 lett. h);
- l’addestramento nei casi previsti dall’art. 77 comma 5.

Dovrà quindi essere realizzata l’informazione, formazione ed addestramento e dovranno anche essere state date disposizioni circa l’uso tenendo conto dei principi ergonomici di organizzazione del lavoro.

I lavoratori hanno d’altra parte l’obbligo (art. 78 comma 1) di sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.

Tale obbligo viene ulteriormente specificato dall’art. 78 comma 2, che richiede ai lavoratori di utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.

I lavoratori devono inoltre:

- aver cura dei DPI messi a loro disposizione (comma 3 lett. a);
- non apporvi modifiche di loro iniziativa (comma 3 lett. b);
- seguire al termine dell’utilizzo le procedure aziendali previste per la riconsegna
(comma 4);
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione (comma 5).

L’obbiettivo dell’uso di idonei mezzi di protezione individuale vuole essere raggiunto con modalità diverse che nel passato. Attraverso cioè comportamenti consapevoli dei lavoratori costruiti con l’informazione, formazione ed addestramento e con un ruolo di sorveglianza attiva dei comportamenti dei lavoratori da parte dell’azienda e non come nell’art. 4 del D.P.R. 547/55 con un ruolo passivo dei lavoratori.

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