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D.Lgs 758/1994. (6) Some living matters
Postato il Saturday, 24 July @ W. Europe Daylight Time di red
Rapporti e Saggi giorgio writes "

Questioni aperte & Questioni di contorno

«Il male deve essere noto e notificato» (Carlo Emilio Gadda)

Segue
D.Lgs 758/1994. (1) Evolution
D.Lgs 758/1994. (2) The day after
D.Lgs 758/1994. (3) Now & Then
D.Lgs 758/1994. (4) Who’s Who
D.Lgs 758/1994. (5) Jurisdiction & Fine settlement


NOTIFICHE E NON

A fronte della rigorosa perentorietà in tema di termini per il pagamento della sanzione (trenta giorni dalla ammissione al pagamento; e si è già visto come “la verifica e l’ammissione al pagamento debbano essere contestuali” - Cass. 7590/2000 citata) la modalità di consegna del verbale di prescrizione, dell’ammissione al pagamento e/o della comunicazione ai sensi del comma 2 art. 20 è alquanto lasca:

>>> segue >>>

Art. 20 - (Prescrizione)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, .. (omissis).., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione … (omissis).

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. (omissis)
4. (omissis).
__

“In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs 758/1994, pur configurando un’ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., sicché l'accertamento in ordine alla sua verificazione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità ove non abbia formato oggetto di specifiche censure nei gradi precedenti.” (Cass. pen. Sez. III Sent., 24-10-2007, n. 43839)
__

“Secondo il ricorrente, l'iter amministrativo non si è perfezionato perché il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa non gli è stato formalmente notificato, ma è stato consegnato al padre, il quale, dopo essere stato invitato a consegnare l'atto nel più breve tempo possibile al figlio, lo ha sottoscritto”.

..”la legge non prevede, per il caso in esame, una formale notificazione, limitandosi a precisare che l'organo di vigilanza, constatato l'adempimento, “ammette il contravventore a pagare ...”; “di conseguenza, l'incombente può realizzarsi in forme diverse che, tuttavia, devono garantire con ragionevole certezza che l'interessato possa avere effettiva cognizione dell'onere di cui è gravato di provvedere tempestivamente al pagamento della somma dovuta”. Nella fattispecie, “la comunicazione, effettuata con le ricordate modalità, era idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine”. (Cassazione penale sez. III - Sentenza 1 ottobre 2004, n. 38680)
__

La notizia del verbale deve essere “notificata o comunicata”: la prescrizione è, infatti, un atto recettizio, e anche se non è condizione esclusivamente necessaria per la produzione degli effetti l’adozione della ritualità prevista dal codice di procedura penale per le notifiche, è, comunque, da ritenersi indispensabile anche la semplice informativa (in ogni caso provata!) al vertice aziendale, che può anche sostanziarsi nella presenza alla redazione e sottoscrizione del verbale di prescrizione da parte del soggetto destinatario dell’atto in questione.
(cit. da: Claudia Macaluso – La prescrizione dell’organo di vigilanza: requisiti formali e contenutistici.)
__

E’ sufficiente che l’avviso sia “stato ritualmente consegnato, nei locali della ditta, a dipendente della ditta stessa”, anche se privo di delega a ricevere atti indirizzati al contravventore. (Cass. Pen., sezione III, sent. 18 settembre 2001)


“l’alto incarico rivestito dall’imputato (…) comporta l’automatica estensibilità al medesimo, indipendentemente da notifiche personali che la legge non esige, delle prescrizioni impartite in azienda all’atto dell’ispezione, ancorché rese note ad altri preposti”. (Cass. Pen., sezione III, sent. 28 aprile 2000)

Tale irritualità delle comunicazioni pervade anche i momenti successivi della procedura, dal momento che non è ritenuta necessaria ”una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A. successivamente alla verifica della avvenuta eliminazione della violazione, essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine.” (Cass. Pen., sezione III, sent. 8 luglio 2004, Coscia).
__

La “notifica o comunicazione non incidono sulla regolarità del procedimento, né influiscono in alcun modo sul decorso dei termini. Si tratta, infatti, di una formalità estranea al procedimento sanzionatorio, proprio perché indirizzata ad un soggetto diverso dal contravventore, cui già questi (il legale rappresentante) è tenuto a fornire le opportune informazioni in adempimento dei doveri gravanti su di lui in forza del rapporto di lavoro”
(cit. da: E. M. Barbieri, “L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro nel D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758”).

Non è, infatti “necessaria una notificazione personale al legale rappresentante, cui compete l’onere di fornire direttive adeguate per venirne a conoscenza”. (Cass. Pen., sezione III, sent. 28 maggio 2003, n. 23372)
__

Art. 25 - (Norme di coordinamento e transitorie)

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.
2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
__

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 25 D.Lgs. n. 758 nella parte in cui stabilisce che gli artt. 19-24 D.Lgs. n. 758 non si applicano ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto medesimo (con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.);
“tale esclusione non comprime i diritti della difesa” in quanto “il contravventore anche con la pregressa normativa può - dopo avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato - ottenere la declaratoria di estinzione del reato in seguito ad oblazione ex art. 162-bis c.p. conseguendo sostanzialmente lo stesso esito favorevole previsto dal D.Lgs. n. 758/1994”. (Cassazione penale sez. III - Sentenza 2 dicembre 1997, n. 11034)

Del resto “l'iscrizione nel registro delle notizie di reato segna il momento di inizio del procedimento penale”. ..”nell'ipotesi in cui la normativa dettata dal D.Lgs. n. 758/1994 sia entrata in vigore dopo l'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., sono materialmente impossibili quegli adempimenti che devono essere coevi all'iscrizione”, quindi "avere escluso l'applicazione della nuova disciplina sulla estinzione delle contravvenzioni ai procedimenti in corso ha una sua plausibile e logica giustificazione". (Cassazione penale sez. III - Sentenza 11 gennaio 1999, n. 237)
__

Capo III -SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 26 - (Sanzioni penali)
1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato: ………………..

Art. 28 - (Rifiuto di fornire notizie)
1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole: “sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila” sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione”.
__

L’art. 4 c.7 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (“Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”) dopo tale modifica ora così recita:

“Coloro che, legalmente richiesti dall'ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione”.
__

La Cassazione ritiene che l'illecito di cui all’art. 4, L. n. 628/61 possieda natura permanente, e che, ove il soggetto destinatario della richiesta non abbia ancora adempiuto, la permanenza cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna. (Cassazione penale sez. III - Sentenza 24 marzo 1997, n. 753)
__

Due sono gli illeciti presi in considerazione dalla sentenza: l'uno, previsto dall'art. 11, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, consiste nel non aver osservato disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; l'altro, contemplato dall'art. 4, L. 22 luglio 1961, n. 628, consiste nell'aver omesso di fornire all'Ispettorato del lavoro notizie legalmente richieste nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza.

Secondo la Cassazione il primo illecito è stato depenalizzato (ove non si tratti di disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro) dall'art.11 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, mentre il secondo illecito “ha conservato natura penale, e, anzi, la relativa sanzione è stata aggravata dall'art. 28, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 che ha introdotto la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda”.

“trattasi di illeciti diversi che ben possono concorrere tra loro, in quanto hanno ad oggetto condotte differenti”. (Cassazione penale sez. III - Sentenza 26 maggio 1997, n. 1445).
__

Del resto, per dirla con Paul Watzlawick, “è impossibile non comunicare”.

Tanto vale farlo come si deve.

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