Pubblichiamo un
articolo di approfondimento e alcune schede sulla valutazione
del rischio elettrico alla luce anche del d.lgs 81/08 e successive
modifiche. Questo materiale è stato elaborato dai tecnici
della Societa Vega Engineering che ringraziamo per la gentilezza.
Riteniamo molto apprezzabile la scelta della Società Vega
Engineering, che opera nel campo della consulenza in materia di
sicurezza sul lavoro, di diffondere e mettere a disposizione dei
lettori schede e articoli tramite i siti web che si occupano
della materia. Una scelta intelligente che concorre a promuovere una
maggiore attenzione e cura rispetto alla gestione dei rischi elettrici.
I materiali proposti
dalla Società Vega Engineering sono i seguenti
L'articolo di
approfondimento:
- METODOLOGIA PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i.
A cura degli Ingg.
Cesare Campello, Federico Maritan e Mauro Rossato. Area Sicurezza di
Vega Engineering S.r.l www.vegaengineering.com
- ESEMPI DI SCHEDE DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Schede di valutazione
del rischio per:
- contatti diretti per
utente generico
- contatti indiretti
per utente generico
- lavori fuori
tensione per addetti ai lavori elettrici
- lavori in tensione
per addetti ai lavori elettrici
>>> leggi tutto >>>
METODOLOGIA
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e
s.m.i.
A cura degli Ingg. Cesare
Campello, Federico Maritan e Mauro Rossato. Area Sicurezza di Vega
Engineering S.r.l www.vegaengineering.com
Tra
le molte novità, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha fornito
precise
indicazioni sulla valutazione del rischio elettrico, successivamente
integrate e modificate, anche sostanzialmente, dal D.Lgs. 106 del
2009.
Il
Capo III “Impianti e
apparecchiature elettriche”
del Titolo III “Uso delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”
riprende e sviluppa in modo specifico gli obblighi del datore di
lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico: rilevante appare
l’esplicito obbligo a carico del datore di lavoro introdotto
al
comma 2 dell’art. 80 (“Obblighi
del datore di lavoro”),
di valutare i rischi di
natura elettrica
tenendo in considerazione tre aspetti fondamentali:
-
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando
eventuali interferenze;
-
i
rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
-
tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Dal
punto di vista sanzionatorio, il primo comma dell’art. 80 non
è
punito. E’ però prevista la pena
dell’arresto da tre a sei mesi,
o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per la mancata valutazione
del
rischio elettrico; tale valutazione è evidentemente
necessaria per
individuare le misure di sicurezza richiamate al comma 3
dell’art.
80, anch’esso punito con la pena dell’arresto da
due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Vediamo
ora come dovrà operare un valutatore del rischio elettrico,
figura
alla quale si dovranno rivolgere la maggior parte dei datori di
lavoro che difficilmente possiederanno le competenze necessarie a
valutare questa tipologia di rischio.
Identificazione
delle aree omogenee per il rischio elettrico
Dal
punto di vista metodologico il valutatore dovrà innanzitutto
suddividere la realtà aziendale classificando aree omogenee
per il
rischio elettrico, quali ad esempio:
-
Luoghi ordinari;
-
Luoghi a maggior rischio in caso d’incendio;
-
Luoghi conduttori ristretti: ossia luoghi che si presentano delimitati
da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento
elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la
probabilità che una persona possa venire in contatto con
tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e
piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc... );
-
Luoghi con pericolo di esplosione: ossia luoghi in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, cioè una miscela con l’aria,
a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo
l’accensione, la combustione si propaga
nell’insieme della miscela incombusta;
-
Cabine di trasformazione MT/BT;
-
Locali ad uso medico;
-
Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia;
-
Cantieri.
Tale
suddivisione per aree omogenee di rischio elettrico prende spunto dai
campi di applicazione delle varie norme CEI per la progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti (quali ad esempio CEI
64-8, CEI EN 60079-10,14,17, CEI EN 61241-10,14, CEI 11-1, CEI 0-15).
Le
aree omogenee per rischio elettrico così classificate sono
caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e
architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte,
o che
verranno svolte al loro interno. Ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs.
81/08, ad ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo si
renderà necessaria una ri-valutazione del rischio
finalizzata a
identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista
elettrico e l’effettiva conformità degli impianti
in relazione
all’ambiente di installazione.
La
conformità degli impianti elettrici
La
rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la
realizzazione degli impianti secondo la “regola
dell’arte” è
da considerarsi un pre-requisito per la valutazione del rischio
elettrico. In altri termini, la verifica di conformità degli
impianti è un’attività che deve essere
svolta a monte della
valutazione del rischio e che, se non dà luogo ad un
riscontro
positivo, determina già una condizione di rischio
inaccettabile.
Il
datore di lavoro che intende garantire la conformità degli
impianti
dovrà:
-
accertarsi che gli impianti elettrici presenti nei locali siano
installati nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari applicabili, in particolare, che gli impianti elettrici
siano progettati ed installati a regola d’arte, verificando,
se non già fatto, la documentazione di progetto e le
dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o
facendo periziare l’impianto richiedendo il rilascio della
dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del D.M. 37/08;
-
accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche
atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), come da verifica tecnica
effettuata, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le
scariche atmosferiche in conformità alle norme tecniche, in
particolare norma CEI EN 62305-2;
-
assoggettare gli impianti a regolare manutenzione e verifica in base ad
un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e
manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche
di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad
es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni
l’effettuazione di tale attività di manutenzione;
-
assoggettare gli impianti alle previste verifiche periodiche di cui al
D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali
rilasciati dal soggetto verificatore).
Sulla
base delle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio
elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui
rischi
non già prevenuti o protetti da una progettazione e
realizzazione a
regola d’arte, ed in particolare dai rischi connessi:
-
ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi ed impianti
elettrici;
-
ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura
elettrica;
-
ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi
ed impianti elettrici.
La
valutazione del rischio elettrico per gli
“utilizzatori”
I
lavoratori che “impiegano” semplicemente
l’impianto e le
apparecchiature elettriche sono soggetti a rischi sostanzialmente
diversi rispetto a quei lavoratori che effettuano ad esempio
operazioni di manutenzione degli impianti, ossia “lavori
elettrici”
(come definito dalla norma CEI 11-27): se nel primo caso la
sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed
apparecchi a
norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti
basilari del rischio elettrico, nel secondo caso solo una puntuale
definizione dell’ambito di intervento del lavoratore (ossia
la
definizione di una precisa procedura d’intervento), associata
ad
una specifica formazione e addestramento in merito al rischio
elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I.
idonei,
consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza
“accettabili”.
Esemplifichiamo
di seguito una valutazione del rischio elettrico per un lavoratore
che non effettua lavori elettrici (che possiamo definire
“utente
generico”) e che opera in luoghi definibili
“ordinari” dal
punto di vista elettrico. Applicando quanto previsto dalla normativa
tecnica in merito al processo di valutazione del rischio (norma UNI
11230 “Gestione del rischio –
Vocabolario”), si terranno
distinte la misurazione del
rischio dalla ponderazione
del rischio. Utilizzando i
criteri indicati nella norma BS 18004:2008, verrà effettuata
la
stima del rischio sulla base di una correlazione tra
probabilità di
accadimento e danno atteso, mentre la fase di ponderazione del
rischio sarà finalizzata a determinare se il rischio
è da
considerarsi “Accettabile”, oppure no. Tali
passaggi possono
essere formalizzati attraverso delle schede
analoghe a quelle allegate,
relative al rischio da contatti diretti e contatti indiretti per un
utente generico.
La
valutazione del rischio elettrico per gli “addetti ai lavori
elettrici”
Il
datore di lavoro, per effettuare la valutazione dei rischi a cui sono
soggetti gli addetti ai lavori elettrici e per la scelta delle misure
di sicurezza, dovrà considerare come riferimento le
indicazioni
rintracciabili nella norma CEI 11-27.
Per
quanto riguarda i lavori elettrici sotto tensione è
necessario
evidenziare che l’art. 82 stabilisce innanzitutto che tali
lavori
sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari
per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti con
tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I,
purché il
lavoratore sia formato e addestrato ad operare rispettando i
requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia
attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento
delle
specifiche attività
effettivamente svolte dal lavoratore
(intendendo con ciò che l’idoneità non
può essere generica,
ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di
lavoro previste dalle vigenti norme tecniche. L’esecuzione di
lavori elettrici sotto tensione in modo non conforme alle
disposizioni previste nella norma tecnica (CEI 11-27) è
punita con
la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro.
La
norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per
iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale
qualifica può essere di “persona
esperta” (PES), “persona
avvertita” (PAV) e di persona “idonea ai lavori
elettrici sotto
tensione” (nel gergo PEI). La norma CEI 11-27 fornisce quindi
sia
prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti
minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche,
nonché di
capacità organizzativa e d’esecuzione pratica di
attività nei
lavori elettrici.
Pertanto,
per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, la valutazione del
rischio elettrico potrà determinare un giudizio
“accettabile” se
si verifica che:
-
i
lavoratori sono formati e addestrati all’effettuazione di
lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27;
-
i
lavoratori sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27
dal datore di lavoro per le specifiche attività
effettivamente svolte dagli stessi;
-
i
lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi
con quelle previste dalla norma CEI 11-27;
-
i
lavoratori sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di
lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente
verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI
11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito
della valutazione del rischio.
Dal
punto di vista organizzativo i punti precedenti non sono ancora
sufficienti per la corretta esecuzione in sicurezza dei lavori
elettrici: infatti, il punto 6 della norma CEI 11-27 ed il punto 4.3
della norma CEI EN 50110-1 prescrivono di identificare le due figure
seguenti:
-
la persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico
(Responsabile dell'Impianto - RI), definito nelle norme CEI 11-27 e CEI
EN 50110-1 come: “Persona designata alla più alta
responsabilità della conduzione dell’impianto
elettrico. All’occorrenza, parte di tali compiti
può essere delegata ad altri”;
-
la persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa
(Preposto ai lavori - PL), definito nella norma CEI 11-27 come:
“Persona designata alla più alta
responsabilità della conduzione del lavoro.
All’occorrenza, parte di tali compiti può essere
delegata ad altri”;
alle
quali saranno assegnati precisi ruoli e responsabilità in
merito
all’esecuzione dei lavori, chiaramente individuate dal datore
di
lavoro.
Alla
luce di tutte queste considerazioni, in modo analogo a quanto
già
illustrato precedentemente per la valutazione del rischio elettrico
per gli utilizzatori, nelle
schede
allegate si
riporta un esempio di valutazione per un addetto ai lavori elettrici
fuori tensione e in tensione.
Per
visualizzare gli esempi di schede di valutazione del rischio
elettrico, entra nel seguente collegamento:
http://www.vegaengineering.com/mlist/login_dload.php?file=Esempi_schede_Valutazione_Rischio_Elettrico.pdf