Il giudizio controfattuale nella condotta omissiva e in quella commissiva
Postato il Friday, 25 December @ W. Europe Standard Time di red |
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giorgio writes " Cass. Pen. Sez. IV - Sent. n. 26020/2009
Il rigore con cui la Cassazione si premura di tenere viva la catena delle responsabilità in tema di obbligazione alla sicurezza e della connessa necessaria cooperazione di tutti gli attori sembra la risposta più pertinente alle sconcertanti “esimenti” introdotte dal D.Lgs 106/09. >>> segue>>>
A e B, dipendenti ENEL, provvedono a riattivare la linea elettrica dopo lo spostamento di un palo di sostegno dei cavi elettrici, apponendo al contatore due monconi di filo elettrico terminanti in due spine femmina; ad una di tali spine viene innestato un “lungo cavo nero” “a sua volta” “collegato all’impianto elettrico di” una “abitazione, mediante” una “rudimentale giunzione eseguita con nastro isolante”. A stendere il “lungo cavo nero” sono D ed E elettricisti dipendenti della ditta X il cui titolare C provvede materialmente ad effettuare la “rudimentale giunzione”.
In seguito, operando sull’impianto di irrigazione di un prato adiacente all’abitazione, rimane fulminato un lavoratore.
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In primo grado di giudizio il Tribunale di Orvieto condanna C, titolare della ditta X, per aver effettuato il collegamento tra le due tratte senza aver dotato l’impianto di interruttore differenziale (c.d. salvavita). Il CTU ha infatti dimostrato che l’impianto era privo di due requisiti essenziali (interruttore differenziale e impianto di messa a terra), ma che ad evitare che l’utilizzatore rimanesse folgorato sarebbe stato sufficiente anche il solo salvavita.
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In appello viene confermata la responsabilità del sig. C (condannato in separato giudizio), ma vengono condannati anche i sigg. A e B (dipendenti ENEL) e i sigg. D e E (dipendenti della ditta X).
Secondo la Corte di appello di Perugia, infatti, “andava escluso che, nel caso in esame, la causalità avesse carattere omissivo in quanto l’evento si era verificato non per una omissione ma per una condotta attiva e a questa condotta avevano partecipato, ponendo in essere segmenti diversi dell’azione, tutti gli imputati la cui condotta era da ritenere posta in essere in violazione regole cautelari del caso.”
A, B, D ed E ricorrono in Cassazione rivendicando la loro estraneità al fatto, e sostenendo che il solo comportamento omissivo di C era stato causa dell’evento.
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La Cassazione, nel confermare le condanne, produce una attenta disamina delle differenze tra causalità commissiva (ove “viene violato un divieto”) e causalità omissiva (nella quale “è un comando al essere violato.”)
E’ “necessario evitare la confusione tra il reato omissivo e le componenti omissive della colpa: i casi dell’agente che pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente” “non rientrano nella causalità omissiva, ma in quella attiva.”
“Gli odierni imputati non hanno violato un comando omettendo di intervenire in un caso che richiedeva la loro attivazione ma hanno violato il divieto di operare in modo incongruo in un impianto elettrico caratterizzato da elevato rischio per l’incolumità delle persone.”
“Se dunque nel caso in esame la causalità ha natura commissiva” non è necessario porsi la domanda su che cosa sarebbe avvenuto se il loro intervento non fosse avvenuto”, ma chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, l’evento si sarebbe ugualmente verificato”.
“.. non si tratta di individuare chi aveva l’obbligo di impedire il verificarsi dell’evento ma chi, con la sua condotta attiva, ha contribuito a cagionarlo.”
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La sentenza tratta inoltre altri interessanti punti di diritto; ne sottolineo due:
in primis viene ribadita la necessità che “perchè possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve” “trattare” di “casi del tutto imprevedibili” (anomali ed eccezionali);
infine viene esaminata la distinzione (poco rilevante nel caso in esame) tra “cooperazione colposa” e “concorso di cause indipendenti”.
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Da cortedicassazione.it
SENTENZA N. 26020 UD. 29 APRILE 2009 - DEPOSITO DEL 22 GIUGNO 2009
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