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I datori di lavoro quali soggetti obbligati a verifiche e controlli
Postato il Saturday, 05 September @ W. Europe Daylight Time di red
LUCA writes " La necessità di prevedere verifiche sul funzionamento di macchine ed attrezzature di lavoro è sempre stata connessa con la necessità di assicurare sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Nel corso degli anni, a partire dalla riforma sanitaria, la legge 833/78, gli organi di vigilanza (che è bene ricordare, anche nel loro nome, servizi di prevenzione…svolgono altre significative attività come l’informazione e assistenza, attività autorizzative, attività di indagine e ricerca, promozione di soluzioni e linee guida) sono passati da una attività di controllo centrata sulla “sicurezza oggettiva”, quella interpretata dai D.P.R. degli anni 50, alla attenzione richiesta, dalle direttive europee, alle procedure e alla organizzazione della prevenzione.
Dopo il D.Lgs 626/94 in particolare, anche se non con omogeneità, l’organo di vigilanza ha diretto la sua attenzione alle verifiche sugli adempimenti di carattere generale, sull’impianto cioè dell’organizzazione della prevenzione tra i quali:
- documento di valutazione (esistenza e rispetto degli elementi costitutivi del documento specificati);
- la designazione del RSPP e la nomina del medico competente;
- soggetti coinvolti nel processo di valutazione e periodicità delle rielaborazioni del documento;
- l’idoneità delle misure di prevenzione e protezione adottate, essenzialmente quelle già previste dalle leggi esistenti e le nuove introdotte dai titoli particolari;
- l’informazione, formazione e addestramento;
- la designazione degli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, e primo soccorso;
- la tutela dei diritti di consultazione e partecipazione dei lavoratori e rappresentanti per la sicurezza;
- il controllo degli adempimenti del medico competente;
- il lavoro in appalto;
- gli obblighi dei committenti o responsabili dei lavori nei cantieri temporanei e mobili
- le caratteristiche dei PSC nei cantieri temporanei e mobili;
- gli obblighi dei lavoratori.
L’attività di vigilanza si esplica fondamentalmente con gli strumenti e le modalità introdotti dal D.Lgs 758/94 (decreto sulla depenalizzazione) al Capo II, artt. 19 e 25.
E’ interessante notare l’evoluzione del ruolo dei vari soggetti interessati al rispetto della normativa sulla sicurezza in relazione alle rispettive responsabilità, dal DPR 547/55 al D.Lgs.n. 626/94 che in parte anticipa i concetti del DM. 81/08. Il DPR 547/55, in questo senso si focalizzava sul fabbricante che doveva assicurare che l’attrezzatura o l’impianto fosse il più possibile sicuro, sul datore di lavoro che doveva preoccuparsi di mantenere integre nel tempo le caratteristiche dell’attrezzatura o dell’impianto, sul lavoratore che doveva usarle conformemente al manuale d’uso.
In particolare il datore di lavoro era un soggetto scarsamente collegato alle dinamiche del controllo delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente di lavoro nel quale lavoratori e attrezzature permettevano la realizzazione dei manufatti. Tale impostazione anche se in parte modificata è presente nel D.Lgs. 626/94 di cui riportiamo i seguenti articoli riguardanti il datore di lavoro:
- Art.35 comma 4 : obblighi del datore di lavoro: il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano : a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, b) utilizzate correttamente, c) soggette ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di cui all’art. 36 e siano corredate ove necessario da apposite istruzioni d’uso.
- Art. 35 comma 4 quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali di seguito denominate “verifiche” al fine di assicurare l’installazione corretta ed il buon funzionamento.
E’ soltanto con il D.Lgs. 81/08 che il ruolo del datore di lavoro diventa centrale nella predisposizione di condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell’attività lavorativa, condizioni queste assicurate da un analisi di tutti i rischi in essa presenti la cui realizzazione è esclusiva e non derogabile responsabilità proprio del datore di lavoro (artt.17 e 28).
In accordo all’art.70 del D.Lgs.81/08, tutte le attrezzature di lavoro (qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro) devono essere conformi ai requisiti di sicurezza in esso riportati. Vale a dire che tutte le attrezzature di lavoro devono:
• Essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie;
• Se in assenza di tali disposizioni o per fabbricazioni ante recepimento, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V.
Quali sono i soggetti delegati alle verifiche ed ai controlli ?
I Datori di lavoro, organismi privati competenti, organismi pubblici (a seconda delle finalità delle verifiche e dei controlli).
Considerato infatti che è precisa responsabilità dei datori di lavoro quella di fornire attrezzature di lavoro sicure ai lavoratori e che preliminare a questo è la compilazione del documento di sicurezza in cui è predominante la valutazione dei rischi, saranno di competenza del datore di lavoro tutti quei controlli capaci di assicurare il raggiungimento di questo obiettivo quali:
• Installazione ed utilizzazione in conformità all’uso;
• Appropriata manutenzione
• Misure di aggiornamento dei Requisiti minimi di sicurezza stabiliti con specifico provvedimento regolamentare
In caso poi di attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni d’installazione, esse saranno sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in servizio) ed ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località d’impianto al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.
Per attrezzature di lavoro soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposti a:
• Controlli periodici stabiliti in base alle indicazioni del fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica o in assenza di quest’ultime desumibili dai codici di buone prassi;
• Controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudiziali per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di prolungata inattività.
I controlli di cui sopra sono volti ad assicurare il buon stato di conservazione ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. Oltre ai controlli descritti precedentemente, per alcuni tipi di attrezzature di lavoro (riportate in Allegato VII), il datore di lavoro deve sottoporre le stesse verifiche periodiche con la frequenza indicata nello stesso allegato.
La I° di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL (art.71 comma 11).
C’è pertanto un sistema che prevede controlli e verifiche entrambi sotto la responsabilità del Datore di lavoro. Per i controlli il datore di lavoro è responsabile :
della loro attuazione, e del loro esito avendo lui stesso scelto il soggetto competente.
Per quanto riguarda le verifiche il datore di lavoro è invece responsabile solo della loro attuazione alla scadenza prefissata (Allegato VII).
Abbiamo sin qui trattato di controlli e verifiche di tipo prevenzionale la cui esecuzione è in capo direttamente (controlli) o indirettamente (verifiche periodiche) al datore di lavoro. Esiste però un altro tipo di verifica legata alla Vigilanza (art.13) che gli organismi ad essi deputati sono tenuti a fare per vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ASL, Ministero del Lavoro, Ministero dello S.E, VV.FF). Non sono queste verifiche a scadenza predefinita e l’obiettivo è il completo esame dell’ambiente di lavoro. L’organismo che la esegue assume la veste di incaricato di polizia giudiziaria e può comminare sanzioni o addirittura divieti d’uso.
Particolare rilievo a questo proposito assume il comma 4 dell’art.70 che prende in considerazione il caso dell’accertamento durante una verifica di Vigilanza della non rispondenza di uno o più requisiti di sicurezza su una attrezzatura di lavoro immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi di un decreto di recepimento di una direttiva europea. L’organo di Vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in dee di utilizzo applica nei confronti del datore di lavoro/utilizzatore le procedure previste dagli artt.20 e 21 D.L.gs. 19 dicembre 1994 n.758 mediante prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti di sicurezza.
Soggetti privati autorizzati alle verifiche :
Sino all’emanazione del DM. 81/08, i soggetti privati potevano essere esclusivamente o soggetti competenti per i controlli affidati al datore di lavoro o Organismi notificati per la certificazione di conformità prevista nelle diverse direttive di prodotto.
L’art.71 al comma 12 prevede una grossa novità:
la possibilità che l’ISPESL e le ASL rispettivamente per le verifiche di loro competenza, possono delegare soggetti privati. I requisiti di tali soggetti sono demandati a successivi DM da emettere entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto stesso.
E’ estremamente importante quanto in proposito è stabilito dallo stesso comma 12 che chiarisce che tali soggetti privati dovranno rispondere direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Nella revisione del DM 81/08 attualmente in corso si è stabilito che i titolari delle verifiche (ISPESL e ASL)dovranno delegare tali soggetti se non effettueranno le verifiche richieste entro sessanta giorni.
Al termine di questo esame dell’evoluzione del regime delle verifiche avvenuto negli ultimi cinquanta anni nel nostro paese si può affermare che ad una sostanziale continuità dei controlli previsti corrisponde una diversa attribuzione di competenze per i soggetti verificatori, nonché una ridefinita figura del datore di lavoro che si pone ora quale responsabile attivo della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
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