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L'organizzazione della Sicurezza aziendale
Postato il Friday, 26 June @ W. Europe Daylight Time di red
Salute e Sicurezza nel Lavoro LUCA writes "
Nozioni basilari per l’organizzazione della Sicurezza aziendale.

L’organizzazione della sicurezza prevede figure ed istituti, destinati a promuovere e coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi.



L’organizzazione è sempre il momento fondamentale per garantire un’efficace
prevenzione, prescindendo dalla dimensione e complessità aziendale (anche se è ovvio che quanto più piccola e semplice è l’azienda, tanto più elementare è il sistema organizzativo; un sistema organizzativo esiste comunque sempre!).

Come ogni processo culturale la Sicurezza, per consolidarsi, ha bisogno di tempo ma soprattutto di educazione.

L’art. 30 è una delle vere novità introdotte dal D.Lgs 81/08. Pur non essendo obbligatoria, l’adozione del modello organizzativo è opportuna e conveniente:

conveniente perché sgrava le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica dalle eventuali sanzioni previste in caso di infortuni e malattie professionali a carico della società; opportuna in quanto diventa lo strumento più idoneo per definire la struttura organizzativa, comprensiva anche dell’analisi dei rischi. Si indica l’opportunità di definire tale modello in coerenza con la reale organizzazione aziendale anche se esplicitato in modo molto semplice.
Alcuni contenuti del modello organizzativo sono la ripresa delle stesse modalità e
parametri utilizzati per la valutazione dei rischi.

All’art. 31 del D.Lgs 81/08, al datore di lavoro è richiesto di organizzare all’interno dell’azienda, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) incaricando Addetti e il Responsabile del servizio stesso (RSPP), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali definiti dal D.Lgs 195/03, interni o esterni.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

I compiti del servizio di prevenzione e protezione, definiti dall’art. 33, vengono riportati di seguito per intero :

“1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro”.

Importante nell’ambito dell’organizzazione aziendale la figura di Medico Competente non più definita in ragione dei requisiti necessari per rivestire tale qualifica, ma in base ai compiti che deve svolgere. La cooperazione con il datore di lavoro risulta rafforzata in quanto, quest’ultimo, deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i compiti del Medico Competente garantendone l’autonomia.

Di seguito i principali obblighi del Medico Competente :

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Non di secondaria importanza il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che secondo il D.Lgs 81/08, ha accesso, in particolare per quanto riguarda i dati relativi agli incidenti accaduti in azienda, anche ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

L’RLS riceve, dietro sua richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi, mentre gli RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (DUVRI) in presenza di appalti. Su entrambi i documenti vale il dovere della riservatezza e del rispetto del segreto industriale.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 lavoratori il rappresentante per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, si conferma la previsione precedente secondo cui il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza :

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Queste importanti figure della prevenzione (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.), si riuniscono minimo una volta l’anno nella Riunione Periodica della Sicurezza dove si analizzano:

- il Documento di sicurezza, eventuali aggiornamenti al piano di sicurezza;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- criteri di scelta, e le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- programma di informazione e formazione alla sicurezza;
- esiti della sorveglianza sanitaria.

Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi di infortuni e malattie professionali e obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.

Si provvede poi alla redazione del verbale della riunione.

La riunione ha luogo anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione a rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie, macchinari, ecc…

La conoscenza dell’ambiente di lavoro e dei pericoli presenti è la base per il comportamento consapevole e responsabile di ogni individuo, e rappresenta quindi, un efficace mezzo di prevenzione dei rischi per le persone, l’ambiente e le cose.


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